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Ref. 29:
Questa referenza (in Inglese) è l’aggiudicazione completa, scritta dalla Corte Suprema Svedese nel processo del Pastore Åke Green, il pastore che è stato processato nella corte bassa di passare un po’ di tempo in prigione per il suo sermone su l’immoralità sessuale in Svezia.  La Corte Suprema sì è messa d’accordo con la decisione della corte bassa che Green aveva in fatti commesso un crimine che meritava la prigione.  Comunque, la Corte doveva considerare se il loro giudizio sarebbe stato sostenuto dalla Corte Europea degli diritti umani.  La Corte Europea include membri da altri paesi Europei che non sono stati ancora sodomizzati e edonisticati come nel nostro paese. In altri paesi loro sostengono ancora i diritti umani duali della liberta della parola e di religione.  Dunque, una decisione di “colpevolezza” non sarebbe stata sostenuta dalla Corte Europea.  Il Pastore Green di conseguenza è dovuto essere assolto dalla Corte Suprema Svedese.  In ogni modo, la legge Svedese – limitando la liberta di parola e religione – è ancora in effetto e rinforzata nel nostro paese. L’omomafia non vuole che cambi visto che si può ancora usare per catturare altri predicatori.  Loro non vogliono vivere le stesse molestie legali che Green ha dovuto vivere. 

Questo tipo di ragionamento dalla Corte Suprema è molto chiaro nel loro giudizio del caso.  Tradotto nella vostra lingua legge (in parte): 

Nota:
Le frasi in seguito sono le ultime frasi del paragrafo nel mezzo dell’aggiudicazione scritta. In riassunto l’opinione della Corte che Åke Green (riferito come ÅG nel documento) era in verità un criminale secondo la legge Svedese. 

ÅG ha testardamente diffuso queste dichiarazioni nel suo sermone in fronte alla sua congregazione, consapevole che si sarebbero percepiti come offensiva. Nel significato del Capitolo 16, Sezione 8 del Codice Penale, il qual è stato espresso nei motivi, dunque le affermazioni devono essere considerate di avere espresso disprezzo per i gruppi omosessuali.

Nota:
Pero considerando le leggi differenti su i diritti umani nell’Unione Europea (EU) la Corte Suprema Svedese aveva bisogno di considerare quelle leggi e mettere di parte la legge Svedese. Verso la fine del documento loro scrivono come segue: 

La Corte Suprema deve, comunque aggiudicare se l’applicazione del Capitolo 16, Sezione 8 del Codice Penale nel caso di ÅG si deve mettere di parte perchè una applicazione tale sarebbe stata in contravvenzione con la Costituzione (cf. Decisioni della Corte Suprema Svedese NJA 2000 p. 132 e 2005 p. 33) oppure della Convenzione Europea (cf Bolletino 1993/94:117 p. 37 f. E Rapporto del Comitato 1993/94:KU24 p. 17 ff.).

Ed il documento continua:

Quando la Corte Europea dei Diritti Umani valuta se una limitazione presunta è necessaria in un società democratica, la Corte aggiudica se corrisponde a un bisogno sociale urgente, se è proporzionato allo scopo legittimo seguito e se le ragioni fatte dalle autorità nazionali per giustificarlo sono attinenti e sufficienti (il giudizio della Corte nel 26 di Aprile 1979 nel studio del caso di Sunday Times v Regno Unito, p. 62, Serie di Pubblicazioni A no. 30). Visto che le espressioni diffuse, incitano, pubblicizzano o giustificano oddio basato su intolleranza (includendo intolleranza religiosa) – “discorso d’oddio” – la Corte dei Diritti Umani considera che può essere necessario punire o anche prevenire espressioni di quel genere. Si dovrebbe fare una valutazione delle circostanze, includendo i contenuti di ciò che è stato detto e nel contesto nel quale furono fatte le affermazioni, per determinare se la restrizione è in relazione allo scopo e se le ragioni per esso sono attinenti. La natura e la severità della pena si deve prendere in considerazione in questo contesto. (Vedi il giudizio nel caso di Gündüz, p. 40; paragonano anche il giudizio della Corte nel 9 di Giunio 2004 nel caso del Abdullah Aydin v Turkia, p. 35; applicazione 42435/98, non pubblicata)…..

In una valutazione generale delle circostanze – nella luce della pratica della Corte Europea dei Diritti Umani – nel caso della ÅG è chiaro dal principio che questa non è una questione che dichiarazioni tali sono abitualmente riferiti come discorsi d’oddio. Questo si applica anche all’espressione che si può considerare quella con la più grande estensione, dove le anormalità sessuali sono descritte come un tumore canceroso, visto che l’affermazione, nella luce di ciò che ha detto lui nel suo sermone, non è di una natura da considerarla come propagandando o giustificando l’oddio ai omosessuali. La maniera nella quale lui ha espresso se stesso non si può forse dire di essere molto più derogatoria che le parole nei passaggi Biblici in questione, pero possono essere considerate come grande esenzione anche considerando il messaggio che lui voleva trasmettere al l’audienza. Lui ha fatto le sue dichiarazioni in un sermone in fronte alla sua congregazione su un tema che è nella Bibbia. La questione se la fede nella quale lui a basato le sue affermazioni è legittima o no non si deve prendere in considerazione nella valutazione. (Giudizio della Corte Europea degli Diritti Umani del 26 di Settembre 1996, nel caso del Manoussakis e Altri v Grecia, p. 47).

Sotto queste circostanze è probabile che la Corte Europea degli Diritti Umani, mentre esamina la limitazione su il diritto di ÅG di predicare le sue idee basato su la Bibbia dove un verdetto di colpevolezza avrebbe costituito, scoprirà che la limitazione non è proporzionale e dunque avrebbe costituito una violazione della Convenzione Europea.

La espressione di disprezzo o agitazione contro un gruppo nazionale o etnico non si può considerare di avere un significato tanto distinto che un conflitto di legge vero che sorge qua tra la Convenzione Europea e il Codice Penale (cf. Rapporto del Comitato 1993/94:KU24 p. 18 ff.). Certamente segue da ciò che è stato detto di sopra secondo il lavoro preparatorio la intenzione è che dichiarazioni del tipo che il Prosecutore-Generale ha citato qua nella dichiarazione adattata del atto criminale si devono riguardare di esprimere disprezzo nel significato della clausola. Una delle ragioni per incorporare la Convenzione Europea nella legge Svedese era, comunque, di creare una base distinta per applicare direttamente la Convenzione nella corte Svedese (vedi il Bollettino 1993/94:117 p. 33). La Corte Suprema ha in diverse occasioni stabilito che si può deviare da questi tipi di dichiarazioni in riguardo al significato del principio di legalità nel lavoro preparatorio della legge o nel caso legge quando questo è richiesto sotto la interpretazione della Convenzione che è espressa nelle decisioni della Corte Europea degli Diritti Umani (vedi le decisioni più recenti della Corte Suprema Svedese NJA 2005 p. 462; cf casi legali di prima includendo NJA 1988 p. 572, 1991 p. 188, 1992 p. 532 e 2003 p. 414). Ciò che è stato detto implica che la clausola responsabile all’agitazione contro un gruppo nazionale o etnico in questo caso si deve interpretare più restrivamente che indicato dal lavoro preparatorio, cosi che una applicazione in concordanza con la Convenzione sia ottenuta. Come gia detto, si può assumere che queste tipo di applicazione in concordanza con la Convenzione non avrebbe permesso un verdetto di colpevolezza contro ÅG sotto le circostanze recenti sul caso.

Con referenza di ciò che è stato detto, la carica contro ÅG sarà respinta.

Per guardare il testo completo (in Inglese) cliccate qua (misura dello schedario: 92 k)